Home Cronaca Autovelox Campofranco sulla PA-AG illegale perchè non omologato: il Giudice annulla...

Autovelox Campofranco sulla PA-AG illegale perchè non omologato: il Giudice annulla le multe ad automobilista

5.825 views
0

Campofranco –  Uno degli ultimi  e più temuti autovelex installati sulla Palermo Agrigento,   quello di Campofranco, è illegale. Lo ha stabilito il Giudice di Pace  I fatti risalgono al 14 giugno 2024 quando alla Sig.ra E.C. sono stati  notificati al proprio indirizzo due multe stradali per eccesso di velocità rilevate in data 27/03/2024 nel territorio del Comune di Campofranco S.S. 189 in quanto avrebbe violato l’art 142 comma 9 e comma 8 del Codice della strada con l’irrogazione di una sanzione di oltre 600 euro e contestuale sanzione accessoria di decurtazione di n. 9 punti della patente. La Signora, assistita dall’Avv. Gero Salamone, ha deciso  di ricorrere al Giudice di Pace di Caltanissetta contro il Comune di Campofranco per l’annullamento di tutte e due le multe stradali notificate. E’ di pochi giorni fa la sentenza n. 34/2025, depositata il 28 gennaio 2025 scorso, del Giudice di Pace di Caltanissetta, con la quale ha annullato le multe stradali e condannato il Comune di Campofranco al pagamento delle spese legali e di giudizio.

“Il Giudice di pace adito –  commenta l’Avv. Gero Salamone-  ha accolto appieno il ricorso tempestivamente depositato. Come è noto –  prosegue il legale della Sig.ra –  la Corte di Cassazione con ben tre ordinanze del 2024 ha stabilito che non può ritenersi legittimo l’accertamento della violazione del Codice della Strada per eccesso di velocità, con conseguente nullità dei verbali contestati, laddove l’apparecchio rilevatore, autovelox o scout speed, sia stato approvato dal Ministero dei trasporti ma non anche omologato dal differente Ministero per lo Sviluppo economico. In sostanza, l’apparecchio rilevatore di velocità deve necessariamente essere omologato con apposito decreto emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico come previsto dall’l’art. 142 comma 6 del C.d.s. il quale dispone che ‘per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità’ sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità’ media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento’. Il Comune di Campofranco resistente aveva autorizzato l’apparecchio senza tuttavia ottenere l’omologazione necessaria, questa necessaria sia per i c.d. scout speed (rilevatori mobili di velocità) sia per gli autovelox (rilevatori fissi di velocità). Insomma, come specificato nella sentenza, senza la dovuta omologazione gli autovelox solo totalmente illegittimi con conseguente nullità della multe notificate ai cittadini/contribuenti.

Ti è piaciuto questo post?

Clicca sulle stelline per dare un voto!

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 13

Vota per primo questo articolo

Condividi