Mentre per funzionari e tecnici dello stesso gruppo con sede legale a Ravenna – in particolare direttore generale, direttore tecnico e progettista della «Empedocle 2», il direttore del cantiere , l’incaricata societaria sistema di gestione ambientale, un dipendente della «Tecninis spa» e un consulente esterno – era già arrivata la prescrizione. Non per la società per cui il processo, invece, è andato avanti. Fino ad arrivare alla condanna.
Alla «consortile «Empedocle 2 scpa» è stata applicata una sanzione pecuniaria di 150 quote, il cui singolo valore è stato determinato in 260 euro. Così la pena complessiva è di 39 mila euro.
Ma non è tutto. Il giudice ha anche stabilito che dovrà indennizzare il Comune di San Cataldo – assistito dall’avvocato Gianluca Firrone – che si è costituito parte civile, L’entità la stabilirà poi un procedimento di natura civile. E, in più, dovrà versare una provvisionale sul risarcimento di 2 mila euro. Perché, è stato spiegato nelle motivazioni alla base del verdetto , «i fatti illeciti ascritti alla società Empedolce2 Scpa hanno indubbiamente cagionato alla vittima danni risarcibili, patrimoniali e non patrimoniali»
Secondo la tesi accusatoria, il materiale di lavorazione, ossia gli scarti prodotti dalla mega talpa, avrebbe danneggiato l’ambiente. Già, perché la sostanza liquida che sarebbe stata utilizzata per ammorbidire un po’ la roccia durante l’azione delle testate perforanti, avrebbe poi creato una fanghiglia schiumosa. E queste scorie di lavorazione – sempre secondo gli inquirenti – avrebbero finito per riversarsi sul terreno circostante ma anche nel torrente Niscima, nella rete fognaria di San Cataldo e, di conseguenza, nel depuratore di contrada Cammarella. Fatti che sarebbero compresi tra gennaio e febbraio di dieci anni addietro
E, inoltre, guardando all’aspetto tecnico, sarebbero state rilevare altre anomalie sempre in tema di ammasso di materiali e liquidi e biodegradazione
Durante sopralluoghi sarebbero state rilevate irregolarità. La vicenda è pure passata per consulenze di parte che sono approdate a conclusioni diametralmente opposte tra difesa da una parte e accusa e parte civile dall’altra.
Dal punto di vista degli inquirenti, quella schiuma andava adeguatamente trattata e, ad ogni modo, la quantità dispersa sarebbe stata eccessiva.
Di contro, secondo i consulenti della difesa, quella schiuma, invece, sarebbe stata una sostanza assolutamente biodegradabile. E, come tale, non in grado di alterare l’ambiente. Ma la sentenza ha sancito altro.




























