Campofranco – Annullata la contravvenzione per eccesso di velocità e il comune di Campofranco è stato condannato a pagare le spese di giudizio. Così ha deciso il giudice di pace, Vincenzo Lo Monaco, accogliendo le ragioni del ricorrente.
La vicenda giudiziaria ha avuto inizio nel momento in cui una automobilista quarantaseienne di Mussomeli, G.S – assistita dall’avvocato Massimiliano Bellini – ha impugnato il verbale di contestazione della polizia municipale di Campofranco.
Alla donna era stato contestato il superamento del limite di velocità di settanta chilometri orari lungo la statale 189 che l’automobilista stava percorrendo, al volante della sua «Punto», in direzione Palermo. All’altezza del bivio per Campofranco, l’autovelox avrebbe rilevato un superamento del limite di velocità dell’utilitaria.
Il verbale era datato 10 dicembre dello scorso anno, mentre l’infrazione sarebbe stata commessa il 15 ottobre precedente. Ma l’automobilista mussomelese quella contestazione non l’ha proprio digerita e, attraverso il suo legale, l’ha impugnata.
Alla fine ha avuto ragione perché il giudice ha ritenuto che il comune di Campofranco fosse nel torto. E il perché è presto spiegato.
L’apparecchiatura utilizzata dalla polizia municipale campofranchese , «T-Exspeed», era stata sottoposta a procedura di approvazione, ma non di omologazione. Lo stesso comune, ha rilevato il giudice, non ha provveduto a produrre in giudizio la prova della validazione. E il procedimento di approvazione non può essere equiparato a quello di omologazione come, invece, sostenuto dall’ente. In tal senso il codice della strada è inequivocabile ponendo precisi paletti che «distinguono nettamente i due termini».
Perdipiù, la Cassazione ha pure affermato che «è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente , giuridicamente, all’omologazione ministeriale».
Da qui l’accoglimento del ricorso dell’opponente e la condanna del comune di Campofranco al pagamento delle spese processuali.