Sutera – Il comune di Sutera entra a pieno titolo nelle agevolazioni relative al compostaggio di prossimità dei rifiuti organici. E se nel giugno dello scorso anno il Tar, preliminarmente, lo aveva riammesso adesso ha emesso la sentenza che ratifica il provvedimento.
In concreto il pronunciamento del tribunale amministrativo – su ricorso presentato dall’avvocato Girolamo Rubino – adesso ha bocciato l’orientamento dell’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, promuovendo a pieni voti Sutera.
Tutto nasce dal progetto presentato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Grizzanti per la realizzazione di un impianto di compostaggio riferito all’avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di Comuni, anche nelle forme associative, riferite agli ambiti di raccolta ottimali. Testualmente, secondo decreto regionale, per «realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità».
Ma lo stesso assessorato regionale ha poi dichiarato inammissibile la proposta avanzata dal Comune di Sutera, per una questione puramente formale. Sì perché – sempre secondo la versione della Regione – insieme alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, non sarebbe stato prodotto il titolo di disponibilità dell’area su cui è prevista la realizzazione dell’impianto.
Ma non è tutto. Sì, perché è stato pure rilevato di non avere prodotto la firma digitale del cronoprogramma che è stato trasmesso su supporto dvd.
Da qui il ricorso al tribunale amministrativo di Palermo per ottenere la sospensiva del provvedimento dell’assessorato regionale.
L’avvocato Rubino – legale dell’ente territoriale – ha sostenuto la tesi secondo cui «la dichiarazione resa da parte del legale rappresentante del Comune in relazione alla disponibilità dell’area individuata per la realizzazione dell’impianto rappresentasse una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà effettuata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, da considerarsi equipollente alla documentazione attestante la disponibilità dell’area».
Per quanto riguarda, invece, l’aspetto legato alla firma digitale su dvd, lo stesso avvocato Rubino ha rilevato come «il cronoprogramma risultasse correttamente firmato digitalmente», come rilevato da una copia del supporto trasmesso allo stesso assessorato.
Di contro l’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso presentato dal comune di Sutera.
Ma alla fine la terza sezione del tar Sicilia presieduta Maria Cristina Quiligotti, relatore Roberto Valenti, in prima battuta ha accolto la richiesta di sospensiva in via cautelare chiesta dall’amministrazione suterese, disponendo peraltro l’accantonamento delle somme ad esso destinate e, adesso, ha accolto il ricorso nel merito, ammettendo in graduatoria il Comune.
In più lo stesso assessorato regionale è stato condannato al pagamento delle spese di lite che ammontano a 1700 euro.