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Bonus pubblicità 2020

Bonus pubblicità: dal 1° al 31 marzo 2020 è possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali effettuati o da effettuare nel 2020

E’ stato fissato dal 1° al 31 marzo il termine per l’invio delle domande per l’accesso al ccredito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali (cd. Bonus pubblicità). In particolare, come si legge nel comunicato stampa pubblicato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, dal 1° al 31 marzo 2020 è possibile inviare la comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2020 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In particolare sarà disponibile un’apposita procedura nella sezione dell’area autenticata “Servizi per” alla voce “comunicare”, accessibile con le credenziali

  • Entratel e Fisconline,

  • SPID

  • CNS.

Attenzione va prestata al fatto che, per l’accesso al bonus pubblicità, successivamente all’invio della “comunicazione per l’accesso”, dovrà essere inviata, dal 1° al 31 gennaio 2021, con la stessa modalità telematica, la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettivamente realizzati.

In generale, il bonus pubblicità è un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. Dal 2019 il credito di imposta è previsto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Possono accedere al beneficio, i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

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