Caltanissetta– Sono 18 in tutto gli indagati per l’inchiesta «Cerbero» di carabinieri e guardia di finanza che ha coinvolto amministratori locali di Santa Caterina, dirigenti pubblici, imprenditori e professionisti, indagati, a vario titolo, per associazione a delinquere, concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti e falso ideologico, abuso di ufficio. Accuse racchiuse in poco meno di una quarantina di capi d’imputazione.
E tra le pieghe dell’ordinanza, secondo il gip, la gravità dei fatti contestati agli indagati, che rispondono, a vario titolo, di vari reati contro la pubblica amministrazione – corruzione, concussione, turbativa d’asta e altro ancora – «rendono evidente che sussistono a carico di tutti gli indagati esigenze cautelari di grado particolarmente elevato».
Sempre secondo il giudice «l’esercizio delle pubbliche funzioni veniva gestito e utilizzato in modo disinvolto nell’elevatissimo numero d’ipotesi delittuose riscontrate nel corso delle indagini preliminari».
E nel mirino di carabinieri e fiamme gialle, tra l’altro, sono finite le gare per l’acquisto soluzioni per la gestione dei sistemi audio-visivi ed informatici dell’aula consiliare del Comune di Santa Caterina, la sistemazione di aree verdi e di villa Castelnuovo in particolare, di strade con la reggia trazzera Caltanissetta-Santa Caterina-Termini, la scalinata di vai Principe Castelnuovo, rifacimenti di manufatti esterni – un muro di recinzione – alla scuola materna madre Teresa di Calcutta, l’istituzione di un servizio di bus-navetta tra il centro del paese e il cimitero, l’incarico di progettazione dei lavori di rifacimento del campo di calcio, acquisto di beni e servizi riferiti al 2018, l’affidamento del sistema informatico comunale e un viaggio-vacanza offerto da un imprenditore del settore rifiuti al vice sindaco di Santa Caterina.
Da qui l’applicazione delle misure, personali o che riguardano la sfera lavorativa, partendo dalla valutazione, da parte del giudice ««che i fatti-reato siano stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità e che sussista allo stato una causa di estinzione del reato e di estinzione della pena che si ritiene possa esser irrigata. Neppure appare concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione della gravità dei fatti, delle pene edittali comminate».
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