Home Attualità Campagna elettorale: l’avvocato Salamone spega quali sono i comportamenti vietati dalla legge

Campagna elettorale: l’avvocato Salamone spega quali sono i comportamenti vietati dalla legge

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Mussomeli – L’avvicinarsi delle consultazioni elettorali previste per il prossimo 4 e 5 ottobre ha reso ancor più accesso il dibattito tra i contendenti alla prestigiosa poltrona di Sindaco. Il fervore politico ed elettorale rende anche  più appassionata la contesa, purché non si scivoli in comportamenti vietati dalla legge. 

Abbiamo chiesto lumi all’Avv. Gero Salamone, su quali condotte il legislatore consente e  su quelle non ammesse. 

Cosa prevede la legge in materia di propaganda elettorale ?

Il nostro legislatore ha pensato ad una disciplina ad hoc. In materia di propaganda elettorale vige la legge del 4 aprile 1956, n. 212  la quale dispone che l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale  è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune. E’ anche vietata la distruzione, la sottrazione o distruzione di tali stampati così come il comportamento di chi ne  impedisce l’affissione  o  la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli gia’ affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale, o, non avendone titolo, affigge  stampati,  giornali  murali od altri o manifesti negli spazi suddetti. 

 

Cosa rischia invece chi fotografa la propria scheda elettorale con il voto già  espresso?

 

Si commette un reato disciplinato dalla legge n. 96 del 2008, rischiando una sanzione  che prevede l’arresto da 3 mesi a 6 mesi e l’ammenda da 300 euro a 1000 euro. La norma vieta anche all’elettore di portare con sé il cellulare all’interno della cabina elettorale. 

Si tratta di una norma che mira: non solo a tutelare la libertà e la segretezza del voto quali principi di carattere costituzionale (art. 48 Cost.) ma anche a contrastare il diffuso fenomeno dello scambio di voto, anch’esso vietato dalla legge. 

Chi invece incita un elettore a fotografare in cabina elettorale il proprio voto?

Se la condotta, quale frutto di un accordo segreto, viene eseguita materialmente, e quindi non rimane un solo proposito,  il proponente potrebbe anche rispondere del reato previsto dalla legge 96/2008, insieme all’elettore votante, a titolo di concorrente morale di cui all’art. 110 del codice penale. 

Diverso è il caso in cui l’incitazione a fotografare il proprio voto all’interno della cabina elettorale, venga fatta da qualcuno pubblicamente (ad esempio in una pubblica piazza),  e fuori dalle ipotesi di concorso nel reato. Il tale caso si risponde del diverso reato di istigazione a delinquere previsto dall’art. 414 del codice penale. 

Laddove, invece, con violenza minaccia o inganno, si impedisce al cittadino di esercitare il proprio diritto di voto (sia attivo che passivo) o di esercitarlo in modo difforme dalla propria volontà, si risponde del reato di attentato contro i diritti politici del cittadino di cui all’art. 294 c.p. Ad esempio, configura tale reato la minaccia nei confronti di un candidato alla carica di consigliere comunale al fine di costringerlo a ritirare la propria candidatura con la prospettazione del rigetto della domanda di assunzione, dallo stesso presentata, quale dipendente del Comune. Nelle altre ipotesi, dove non viene intaccato il diritto di voto, ritorna ad operare la norma generale che disciplina la semplice violenza privata, ove vi siano i presupposti.

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