Mussomeli – L’avvicinarsi delle consultazioni elettorali previste per il prossimo 4 e 5 ottobre ha reso ancor più accesso il dibattito tra i contendenti alla prestigiosa poltrona di Sindaco. Il fervore politico ed elettorale rende anche più appassionata la contesa, purché non si scivoli in comportamenti vietati dalla legge.
Abbiamo chiesto lumi all’Avv. Gero Salamone, su quali condotte il legislatore consente e su quelle non ammesse.
Cosa prevede la legge in materia di propaganda elettorale ?
Il nostro legislatore ha pensato ad una disciplina ad hoc. In materia di propaganda elettorale vige la legge del 4 aprile 1956, n. 212 la quale dispone che l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune. E’ anche vietata la distruzione, la sottrazione o distruzione di tali stampati così come il comportamento di chi ne impedisce l’affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli gia’ affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti.
Cosa rischia invece chi fotografa la propria scheda elettorale con il voto già espresso?