Caltanissetta – Un tatuaggio non può essere causa di esclusione da un concorso per l’ammissione nella guardia di finanza. A patto che la parte del corpo interessata sia coperta dalla divisa e non visibile.
Lo ha sancito il tribunale amministrativo del Lazio che, alla fine, ha dato ragione a un nisseno che era stato escluso da un concorso.
Il perché è presto spiegato. Il giovane – assistito dagli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti – presenta un tatuaggio nella zona alta della caviglia. E questo è stato motivo di esclusione durante le procedure di selezione.
Decisione, quella della sua mancata idoneità, che l’aspirante militare delle fiamme gialle ha impugnato rivolgendosi al Tar del Lazio.
Alla fine il pronunciamento del tribunale è stato favorevole al ricorrente. Sì perché sostanzialmente è stato osservato che la parte del corpo interessata da quel tatuaggio resterebbe comunque coperta con qualsiasi capo dell’equipaggiamento utilizzato in ogni fase dai finanziari.
Nel concreto, la parte finale del bando in questione, secondo gli stessi giudici, «va interpretata come meramente esemplificativa dei criteri stabiliti dalla legge e non invece introduttiva di nuovi criteri restrittivi – non previsti dal legislatore – e idonei ad escludere soggetti con tatuaggi o altre alterazioni permanenti volontarie dell’aspetto fisico, siti in zone del corpo non visibili indossando le uniformi di ordinanza».
Così da mantenere inalterato il «decoro esteriore» che viene imposto al militare, per cui non è più vincolante in termini di esclusione.