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Cessione fabbricati e alloggiati in strutture alberghiere, ecco le istruzioni della questura

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Caltanissetta -La Questura di Caltanissetta ha prodotto un breve compendio della normativa per guidare i cittadini ad attuare le corrette comunicazioni.

Comunicazione di cessione fabbricato.

La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l’uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.

La predetta comunicazione, prevista dall’art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191/78, è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all’immobile (vendita, locazione ecc.). La legge lascia intatto l’obbligo di comunicazione solo nel caso in cui “venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso”, per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.

Comunicazione di cessione fabbricato da parte di cittadini stranieri (ovvero extracomunitari).

E’ confermato l’obbligo di comunicazione stabilito dall’articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero (secondo la normativa per straniero si intende il cittadino extracomunitario).

Pertanto il proprietario dell’immobile deve presentarsi all’Autorità di P.S. di competenze (Questura/Commissariato o in Comune in caso di mancanza di questi Uffici) a seconda dell’ubicazione dell’immobile e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all’Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi.

Per l’omessa o incompleta o irregolare comunicazione scritta, entro 48 ore, all’autorità locale di P.S. è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 160 a 1100 euro (pagamento in misura ridotta 320 euro).

Per approfondimenti è possibile consultare l’articolo 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge n. 131 /2012, sulla cui base è stata emanata una circolare esplicativa.

Comunicazione di alloggiati presso strutture alberghiere (portale alloggiati web della Polizia di Stato).

L’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza stabilisce che gli esercenti di strutture alberghiere e ricettive (alberghi, pensioni, b&b, case vacanze, case di cura, etc.) hanno l’obbligo di comunicare, entro le 24 ore dall’arrivo, le generalità degli ospiti delle strutture. La norma si applica, anche, a chi fornisce alloggio in tende o roulotte, ai proprietari o gestori di case e appartamenti per vacanze, agli affittacamere, ai gestori di strutture di accoglienza non convenzionali (bed and breakfast, ostelli della gioventù, alloggi turistico rurali, residence), nonché ai gestori di case di riposo o di cura.

L’art. 19 del D.L. 119/2018 stabilisce che gli obblighi di registrazione e di comunicazione di cui all’art. 109 Tulps si applicano anche ai soggetti che cedono, in locazione o sub locazione, immobili con contratti della durata inferiore a trenta giorni.

In particolare, il Tulps prevede per i titolari delle strutture sopra menzionate l’obbligo di: dare alloggio esclusivamente a persone munite di carta d’identità o altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti; comunicare i dati delle persone alloggiate nei tempi e nelle forme previste dal D.M. 7 gennaio 2013 (Disposizioni concernenti la comunicazione alle Autorità di PS dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive) e in particolare: entro 24 ore dall’arrivo, nel caso di soggiorni inferiori a 30 gg; all’atto dell’arrivo per soggiorni inferiori alle 24 ore.

Pertanto, tutti i gestori delle strutture sopra menzionate dovranno, al fine di ottenere l’iscrizione al suddetto portale (http://alloggiatiweb.poliziadistato.it), rivolgersi alla Questura che rilascerà le credenziali di accesso fornendo, altresì, tutte le informazioni necessarie per la realizzazione del collegamento. Una volta ricevute le credenziali sarà possibile effettuare le comunicazioni giornaliere obbligatorie tramite il portale.

Qualora a causa di un guasto tecnico della linea telefonica o dello stesso portale non sia possibile inviare le predette comunicazioni occorrerà darne pronta comunicazione alla Questura, con la quale saranno concordate le modalità di invio a mezzo fax o posta elettronica certificata.

Il 9 agosto 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, c.d. decreto “sicurezza bis”.

In particolare, tale provvedimento contiene all’art. 5, comma 1 una disposizione inerente i termini per la comunicazione delle generalità dei clienti alloggiati all’autorità di PS prescrivendo che “per i soggiorni non superiori alle 24 ore la comunicazione, da parte dei gestori di strutture ricettive alla Questura territorialmente competente, delle generalità delle persone alloggiate, deve avvenire entro sei ore anziché nell’immediatezza, come previsto dal decreto prima delle modifiche parlamentari”

Inoltre, il comma 1-bis prevede che, al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle Autorità di PS e i sistemi gestionali delle strutture ricettive, il Ministro dell’Interno, con proprio decreto integri le modalità di comunicazione, con mezzi informatici o telematici dei dati delle persone alloggiate.

Alla luce di ciò, l’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione entro le sei ore dall’arrivo, nel caso di soggiorni inferiori alle 24 ore, è subordinata all’adozione del decreto del Ministro dell’Interno di integrazione delle modalità di comunicazione dei dati degli alloggiati.

Pertanto, in questa fase transitoria sarà comunque importante che la trasmissione delle generalità dell’alloggiato, per un periodo inferiore alle 24 ore, sia effettuata con la massima tempestività da parte dei titolari delle strutture assoggettate alla disciplina dell’art. 109 Tulps.

Il mancato rispetto dell’art. 109 Tulps. è punito, ex art. 17 Tulps., con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206,00 euro, con l’aggravante in caso di reiterazione del reato. Nelle ipotesi di trasgressione delle norme regolanti le comunicazioni relative agli alloggiati, gli esercenti potranno incorrere in una sospensione temporanea dell’autorizzazione a svolgere l’attività ricettiva.

(Al seguente link  https://questure.poliziadistato.it/it/Caltanissetta/articolo/5730dd48c3e21211100142) è possibile consultare numero di telefono e email PEC della Questura di Caltanissetta dove chiedere dirette informazioni e scaricare i moduli di richiesta per accedere al servizio).

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